Consenso informato del minore: serve la firma di entrambi i genitori?

Il paziente è minorenne e si presenta con un solo genitore: basta la sua firma sul consenso informato, o servono quelle di entrambi? È una delle domande più frequenti — e sbagliare espone a un consenso viziato. La risposta dipende dal tipo di atto sanitario. Vediamo cosa dice la normativa vigente, con i riferimenti puntuali.

Il principio di base: la responsabilità genitoriale è congiunta

Il punto di partenza è l'art. 316 del Codice Civile, che al primo comma dispone: «Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio.» Lo stesso articolo aggiunge che, «in caso di contrasto su questioni di particolare importanza, ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice».

Sul piano sanitario, la Legge 22 dicembre 2017, n. 219 (art. 3) stabilisce che «il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore», tenendo conto della volontà del minore in relazione all'età e al grado di maturità e avendo come scopo la tutela della sua salute psicofisica.

In breve: per legge la responsabilità sul minore è di entrambi i genitori e va esercitata di comune accordo. Il consenso informato non lo dà "il genitore presente", ma chi esercita la responsabilità genitoriale — di norma tutti e due.

La distinzione che decide tutto: ordinaria vs straordinaria amministrazione

Non tutti gli atti, però, richiedono concretamente due firme. La prassi applica la distinzione dell'art. 320 c.c., che al primo comma prevede: «Gli atti di ordinaria amministrazione […] possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore.» Per gli atti di ordinaria amministrazione, quindi, è sufficiente il consenso di un solo genitore, e il professionista può fare affidamento su di esso.

Diverso il caso degli atti di straordinaria amministrazione o delle decisioni di maggiore interesse per la salute del minore: qui serve l'accordo di entrambi i genitori.

In breve: la regola pratica è questa — atto di routine (ordinaria amministrazione) → basta un genitore; atto importante, non routinario o invasivo (straordinaria amministrazione) → servono entrambi.

Quali atti sanitari richiedono la firma di entrambi i genitori

Rientrano negli atti di ordinaria amministrazione — per cui basta la firma di un genitore — le prestazioni di routine: visite di controllo, medicazioni, trattamenti semplici e non rischiosi.

Rientrano invece nella straordinaria amministrazione — per cui serve il consenso di entrambi — gli atti più impegnativi o non routinari: interventi, trattamenti invasivi o prolungati, percorsi specialistici. È un orientamento consolidato, ad esempio, che la valutazione psicologica e la psicoterapia su un minore costituiscano atti di straordinaria amministrazione che richiedono il consenso di entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale — principio ribadito dalle indicazioni degli Ordini professionali degli Psicologi e con rilievo riconosciuto anche in sede penale dalla giurisprudenza in tema di interventi sui minori privi di consenso.

In breve: servono due firme per gli atti importanti — tra cui psicoterapia e valutazione psicologica del minore e, in generale, i trattamenti elettivi, invasivi o prolungati. Per le prestazioni di routine basta un genitore.

Genitori separati o divorziati: cambia qualcosa?

No. La separazione o il divorzio non fanno venire meno la responsabilità genitoriale congiunta. Lo dice l'art. 337-ter c.c.: «La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo […]. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice.»

Attenzione anche all'affidamento esclusivo: non comporta automaticamente la firma singola. L'art. 337-quater c.c. precisa che «salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori». Solo un provvedimento del giudice che disponga diversamente può legittimare la firma del solo genitore affidatario.

In breve: con i genitori separati/divorziati le decisioni di salute di maggiore interesse restano di comune accordo. Anche nell'affido esclusivo le decisioni importanti restano di norma congiunte, salvo diversa disposizione del giudice.

Cosa rischia il professionista

Acquisire un solo consenso quando ne servirebbero due significa operare con un consenso viziato. In ambito sanitario il consenso informato non è una formalità: la sua mancanza o invalidità può fondare responsabilità civile (risarcimento del danno) e, nei casi più gravi, profili di responsabilità professionale e penale. Per questo, sugli atti di straordinaria amministrazione, raccogliere e documentare la firma di entrambi i genitori è la condotta corretta e prudente.

In breve: un consenso raccolto da un solo genitore quando servivano entrambi è viziato ed espone il professionista a responsabilità. Meglio acquisire e conservare entrambe le firme.

E se i genitori non sono d'accordo?

Se tra i genitori (o i rappresentanti legali) c'è disaccordo, la decisione non spetta al professionista: va rimessa al Giudice. La stessa L. 219/2017, art. 3, prevede il ricorso al Giudice Tutelare nei casi di contrasto sulle cure del minore. Fino alla risoluzione, il consenso non può considerarsi validamente prestato.

In breve: in caso di disaccordo tra i genitori, decide il Giudice Tutelare: il professionista non finalizza il trattamento finché il consenso non è completo.

Come ConsensoSicuro gestisce la doppia firma genitoriale

ConsensoSicuro digitalizza esattamente questo scenario. La doppia firma genitoriale è un'opzione attivabile con un toggle sui modelli di consenso, pensata per le professioni in cui — sui minori — è prudente o necessario il consenso di entrambi i genitori: tipicamente l'area psicologica (Psicologo, Psicoterapeuta, Psichiatra) e il Medico Estetico. Ecco come funziona:

  1. Due link separati. Indichi i dati dei due genitori (con numeri di telefono diversi) e il sistema invia due link distinti via WhatsApp (con SMS come fallback), ciascuno con codice univoco e scadenza.
  2. OTP indipendenti. Ogni genitore firma dal proprio telefono, con un codice OTP separato: nessun passaggio del dispositivo, a garanzia dell'indipendenza delle firme (anche ai fini GDPR).
  3. Dati del minore inseriti in autonomia. Ogni genitore inserisce per conto proprio i dati anagrafici del minore (nome, cognome, data e luogo di nascita): nessuna precompilazione, a tutela del GDPR.
  4. Verifica automatica della corrispondenza. Quando il secondo genitore firma, è il sistema — non il professionista — a confrontare in automatico i due set di dati del minore. Il controllo tollera differenze minime (maiuscole, accenti, piccoli refusi), mentre la data di nascita deve coincidere esattamente. Se i dati combaciano entro la soglia ammessa, il consenso si finalizza da solo.
  5. Disallineamento → interviene il professionista. Se la differenza supera la soglia di errore ammessa, il consenso va in stato di disallineamento dati e il professionista riceve una notifica: a quel punto è lui a intervenire — facendo reinviare la richiesta e segnalando la situazione a entrambi i genitori o, in caso di disaccordo, al Giudice Tutelare.
  6. PDF valido solo a doppia firma. Il documento si considera valido solo quando entrambe le firme sono state apposte. Le due firme compaiono con timestamp e hash SHA-256, in un archivio cifrato idoneo alla cartella clinica e all'eventuale produzione in giudizio.

La funzione gestisce anche i casi particolari: in caso di affidamento esclusivo con provvedimento del giudice puoi procedere a firma singola allegando la documentazione; se un genitore non firma, il consenso resta incompleto e non viene finalizzato. Il flusso completo è descritto nella sezione 4.3 "Doppia firma genitoriale" della guida Come funziona.

Per i pazienti adulti il toggle non compare: la firma è sempre singola. Puoi approfondire trattamenti e modello di consenso per ciascuna disciplina nella pagina Tutte le professioni sanitarie.

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Fonti

Aggiornato al 5 giugno 2026. Contenuto informativo, non sostituisce un parere legale: per i casi concreti consulta le fonti ufficiali e un professionista del diritto.