Posso pubblicare le foto delle mie clienti su Instagram? Cosa dice davvero la legge

Una before/after fatta bene vale più di qualsiasi cartellone: mostra il tuo lavoro, costruisce fiducia, porta clienti nuove. È il motore del marketing di ogni centro estetico su Instagram, Facebook e TikTok. Ma quella stessa foto — se pubblicata senza il consenso giusto — è anche il rischio legale più sottovalutato del settore. Non è un allarme teorico: il Garante per la protezione dei dati personali ha già colpito, con multe pesanti, chi ha postato il volto di una cliente senza le carte in ordine. Vediamo cosa dice davvero la legge, quando il problema scatta anche per un'attività non medica, e come mettersi al riparo in un minuto.

Due multe vere (che nascono da una regola valida per tutti)

Nel gennaio 2024 il Garante ha sanzionato con 8.000 euro un centro di medicina estetica: aveva pubblicato su Instagram un video di una "rinoplastica non chirurgica" in cui il volto della cliente era riconoscibile per 34 secondi, senza un consenso valido alla ripresa e alla diffusione (provv. 11 gennaio 2024, doc. web n. 9983210). A dicembre dello stesso anno, 20.000 euro a un chirurgo plastico che aveva postato le foto di una paziente durante e dopo l'intervento, sempre su Instagram, senza il suo consenso esplicito (provv. 12 dicembre 2024, doc. web n. 10095836).

Obiezione legittima: «ma quelli sono medici, io ho un centro estetico». È un punto giusto, e va detto con onestà: in quei due casi le sanzioni sono state alte proprio perché si trattava di dati sulla salute (un intervento medico), la categoria più protetta in assoluto. Ma la regola che ha fatto scattare la multa non nasce dal camice: nasce dal diritto all'immagine e dalla protezione dei dati personali, che valgono per chiunque pubblichi la foto riconoscibile di una persona. Estetista compresa.

In breve: le due multe hanno colpito centri medici, ma il principio — niente pubblicazione senza consenso — non dipende dall'essere un medico. Dipende dall'avere sul telefono la faccia di qualcun altro.

La regola in due righe: nessun volto riconoscibile senza consenso

Due normative, in Italia, dicono la stessa cosa da direzioni diverse.

Il diritto all'immagine. L'art. 10 del Codice Civile e gli artt. 96 e 97 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 (la legge sul diritto d'autore) stabiliscono che il ritratto di una persona non può essere esposto o riprodotto senza il suo consenso. Le eccezioni previste dall'art. 97 — notorietà della persona, esigenze di giustizia, scopi scientifici o didattici, fatti di interesse pubblico — non coprono la promozione commerciale di un'attività: postare una cliente per far vedere quanto lavori bene è, a tutti gli effetti, un uso pubblicitario. Serve il consenso.

La protezione dei dati. Per il GDPR (Regolamento UE 2016/679) una fotografia che rende una persona identificabile è un dato personale (art. 4). Pubblicarla è un "trattamento" che ha bisogno di una base giuridica: nel marketing quella base è il consenso dell'interessata (art. 6). Un consenso che, per legge, dev'essere libero, specifico, informato e — dettaglio che quasi nessuno gestisce — revocabile in ogni momento (art. 7).

In breve: art. 10 c.c. e L. 633/1941 da un lato, GDPR dall'altro. Convergono su un punto solo: la foto è sua, non tua. Per usarla ti serve un sì documentato.

Quando la before/after diventa "dato sulla salute" (e il rischio si alza)

Qui sta la differenza pratica tra te e i due casi da 8.000 e 20.000 euro. Il GDPR protegge in modo rinforzato le categorie particolari di dati, tra cui quelli relativi alla salute (art. 9): il loro trattamento richiede un consenso esplicito e, in caso di violazione, le conseguenze sono più severe.

Una before/after può ricadere in questa categoria più spesso di quanto sembri. Se l'immagine documenta una condizione della pelle (acne, couperose, una lesione, un inestetismo trattato) o è collegata a un trattamento che rivela informazioni sul corpo o sulla salute della cliente, non è più "solo" una foto: può diventare un dato sulla salute. Al contrario, lo scatto di una manicure, di un make-up o di un'acconciatura resta un dato personale "ordinario" — ma, come abbiamo visto, anche quello non si pubblica senza consenso.

Il punto è semplice: non ti conviene fare tu, sul momento, la valutazione giuridica se quella foto sia o no un dato sulla salute. Ti conviene avere sempre il consenso in tasca, così la domanda non si pone.

In breve: se la foto racconta la pelle o un trattamento, può essere dato sulla salute (art. 9) — il territorio delle multe pesanti. Se è puro estetico, resta comunque dato personale. In entrambi i casi: consenso.

Il "sì" che ti protegge (e quello che non vale niente)

Non tutti i consensi sono uguali. Un cenno a voce, una storia in cui la tagghi, un "per me va bene" in chat: in caso di contestazione non provano nulla, e comunque non dicono a cosa la cliente abbia acconsentito. Il consenso che regge deve essere:

È esattamente ciò che, nei casi del Garante, mancava: non il fatto in sé, ma la prova di un consenso valido.

Minori: serve il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale

Sempre più trattamenti coinvolgono ragazze e ragazzi under 18 — trucco per cerimonie, cura delle sopracciglia, alcune manicure. Un minore non può prestare validamente il consenso alla pubblicazione della propria immagine: a farlo devono essere i genitori (di norma entrambi, trattandosi di una scelta che incide sull'immagine e sulla riservatezza del figlio). Pubblicare la foto di una minorenne con il solo "ok" della ragazza — o di un solo genitore — ti espone due volte.

In breve: sotto i 18 anni il sì della diretta interessata non basta. Serve quello dei genitori, meglio se di entrambi, e per iscritto.

In pratica: come postare le tue before/after dormendo sonni tranquilli

La buona notizia è che non devi rinunciare al tuo canale migliore: devi solo mettere una firma tra te e il rischio. In concreto:

  1. Fai firmare una liberatoria dedicata prima di pubblicare — non a voce, non "dopo".
  2. Tienila separata dal consenso al trattamento e dall'informativa privacy.
  3. Indica i canali e la durata, e conserva il documento con una data certa.
  4. Gestisci la revoca: se la cliente cambia idea, sai quale contenuto rimuovere.

Su carta è ingestibile: moduli che si perdono, firme che mancano proprio sulle foto che hai già online. Un flusso digitale pensato per i centri estetici lo rende un gesto di trenta secondi: la cliente riceve un link su WhatsApp o SMS, legge la liberatoria foto/social e firma dal telefono con codice OTP; il documento — separato da consenso e anamnesi — resta archiviato, con data certa e possibilità di revoca. Tu posti tranquilla e, se un domani qualcuno contesta, la prova che era tutto in regola ce l'hai tu.

Su ConsensoSicuro la liberatoria foto/social è pronta insieme ai consensi per i trattamenti estetici e all'anamnesi: guarda come funziona per il tuo centro nella pagina dedicata alle attività estetiche o sfoglia i trattamenti coperti.

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Fonti

Aggiornato al 3 agosto 2026. Contenuto informativo, non sostituisce la consulenza legale: per la modulistica del tuo centro (liberatorie, informativa privacy, gestione delle revoche) confrontati con un legale di fiducia.