Osteopatia professione sanitaria: cosa cambia con il decreto in Gazzetta Ufficiale

L’osteopatia è ufficialmente una professione sanitaria anche nella sua fase attuativa: con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto che recepisce l’Accordo Stato-Regioni si definiscono le regole per chi già esercita e si chiude l’era delle scuole private. Vediamo, citando il testo ufficiale, cosa stabilisce e come comportarsi adesso.

La fonte ufficiale: cosa è stato pubblicato in Gazzetta

Il provvedimento è il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 117 del 22 maggio 2026 (codice redazionale 26A02545). Questo il titolo testuale dell’atto:

«Recepimento dell’accordo stipulato il 18 dicembre 2025 tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Rep. atti n. 226/CSR), concernente la definizione dei criteri per la valutazione dell’esperienza professionale nonché i criteri per il riconoscimento dell’equipollenza dei titoli pregressi alla laurea abilitante all’esercizio della professione sanitaria di osteopata.»

L’articolo 1 del DPCM dispone testualmente: «È recepito l’Accordo stipulato il 18 dicembre 2025 […] di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.» In altre parole, il cuore della disciplina è l’Accordo Stato-Regioni (Rep. atti n. 226/CSR del 18 dicembre 2025), allegato al decreto. Il testo integrale è consultabile sul sito della Gazzetta Ufficiale.

Come ci siamo arrivati: la cronologia normativa

Cosa cambia: gli elenchi speciali, l’equipollenza e l’Albo

L’Accordo allegato al DPCM stabilisce un percorso preciso. Ecco cosa prevede, articolo per articolo.

1. Elenchi speciali ad esaurimento (art. 1)

Presso gli Ordini dei TSRM e PSTRP (i tecnici sanitari di radiologia medica e le professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione) sono istituiti gli elenchi speciali ad esaurimento per lo svolgimento delle attività previste dal profilo dell’osteopata.

Possono iscriversi coloro che si sono iscritti entro il 31 agosto 2026 a un corso di formazione di almeno tre anni in osteopatia, che hanno concluso, in possesso di uno di questi requisiti alternativi:

Se il tirocinio non raggiunge le 1.000 ore, l’Accordo (art. 1, comma 3) consente di valutare anche l’esperienza lavorativa, purché riconducibile al profilo e svolta per almeno trentasei mesi (anche non continuativi), a decorrere dall’entrata in vigore della L. 3/2018 ed entro ventiquattro mesi dalla pubblicazione in Gazzetta dell’Accordo (quindi entro il 22 maggio 2028), documentata con partita IVA, contratti o documentazione fiscale.

2. Esame di abilitazione ed equipollenza (artt. 1 e 5)

Dopo l’iscrizione agli elenchi speciali, per ottenere il riconoscimento del titolo o l’equipollenza alla laurea abilitante, occorre sostenere un esame di abilitazione presso un’Università in cui è istituito il corso di laurea in Osteopatia. Il testo è netto sui tempi: l’esame va sostenuto, «a pena di decadenza, entro il termine di 6 anni dalla data di iscrizione» agli elenchi speciali (art. 1, comma 4, e art. 5, comma 1). Per chi proviene dal percorso (b), l’ammissione all’esame richiede l’acquisizione di alcune misure compensative in CFU (tra cui medicina legale ed etica/deontologia, scienze tecniche e della prevenzione, ecc.).

3. Iscrizione all’Albo (art. 1, comma 5)

Conseguito il riconoscimento del titolo o l’equipollenza, l’iscritto può iscriversi all’Albo professionale dell’osteopata presso l’Ordine TSRM-PSTRP territorialmente competente, con conseguente cancellazione dall’elenco speciale.

4. Stop alle scuole private (art. 6)

«A decorrere dal 1° settembre 2026 il Corso di studio per il conseguimento del titolo della professione di osteopata potrà essere attivato solo dalle università previo accreditamento del MUR.» La formazione diventa quindi esclusivamente universitaria.

Il percorso universitario per chi inizia oggi

Per i nuovi osteopati la strada è il corso di laurea in Osteopatia, istituito con il D.I. n. 1563/2023 nella classe L/SNT/4 delle professioni sanitarie. Il decreto definisce il laureato come il professionista sanitario che «svolge interventi di prevenzione e mantenimento della salute attraverso il trattamento osteopatico di disfunzioni somatiche non riconducibili a patologie nell’ambito dell’apparato muscolo-scheletrico». Si applicano le regole comuni alle professioni sanitarie: accesso programmato, tirocinio e prova finale con valore abilitante.

I prossimi passi

Il riconoscimento entra ora nella fase operativa: avvio degli elenchi speciali presso gli Ordini territoriali, indicazioni sulle domande, organizzazione degli esami di abilitazione presso gli atenei e messa a regime dell’offerta universitaria. Per chi già esercita, il consiglio pratico è monitorare i termini (a partire dalla finestra del 31 agosto 2026) e tenere ordinata la documentazione formativa e professionale utile al riconoscimento.

Professione sanitaria significa anche obblighi: il consenso informato

Con il pieno ingresso tra le professioni sanitarie, all’osteopata si applicano gli obblighi giuridici dell’atto sanitario. Tra questi, il consenso informato disciplinato dalla Legge 22 dicembre 2017, n. 219: occorre informare il paziente in modo completo e comprensibile su diagnosi, trattamento, benefici, rischi e alternative, e documentare il consenso in forma scritta.

Non è un adempimento formale. L’osteopatia comprende tecniche con rischi documentati da illustrare e tracciare: le manipolazioni ad alta velocità e bassa ampiezza (HVLA) richiedono un’attenta valutazione delle controindicazioni; il trattamento in età pediatrica e su pazienti fragili impone cautele e un’informazione adeguata a chi esercita la responsabilità genitoriale. Si aggiunge l’obbligo, comune a ogni professionista sanitario, di trattare i dati sanitari del paziente nel rispetto del GDPR (Reg. UE 2016/679), a partire dall’informativa privacy.

Per approfondire trattamenti, rischi e modello di consenso specifici, vedi la nostra guida al Consenso Informato per Osteopata.

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Fonti

Aggiornato al 4 giugno 2026. Contenuto informativo, non sostituisce la consulenza professionale: verifica sempre la tua posizione sui canali ufficiali (Ordini TSRM-PSTRP, Ministero della Salute, MUR).