Consenso informato · Infermiere
Consenso informato per la teleassistenza infermieristica
La teleassistenza e il telemonitoraggio infermieristico offrono accompagnamento, educazione e sorveglianza a distanza — videochiamate, parametri connessi, controllo dell'aderenza, riconoscimento dei segni d'allarme — in forma programmata e ripetibile. L'Accordo Stato-Regioni del 17/12/2020 la qualifica come atto professionale erogabile in autonomia. Il perimetro è assistenziale ed educativo, non diagnostico: il consenso deve esplicitare con forza che la teleassistenza non sostituisce l'urgenza.
Quadro normativo in breve
La prestazione è assistenza infermieristica erogata dall'Infermiere iscritto all'Albo (Ordine delle Professioni Infermieristiche), ai sensi del profilo professionale D.M. 739/1994 e della L. 251/2000 (autonomia e pianificazione per obiettivi). Gli atti su prescrizione medica sono eseguiti «in applicazione» della prescrizione (diagnosi e prescrizione restano atti medici); in libera professione il Codice Deontologico FNOPI 2025 (art. 43) richiede la formalizzazione del contratto di cura con assenso informato. La raccolta documentata del consenso ha base deontologica (artt. 17, 19, 36, 43) e valore probatorio (art. 7 c.3 L. 24/2017).
Cos'è: Teleassistenza e telemonitoraggio infermieristico
Accompagnamento, educazione, sorveglianza e supporto a distanza (videochiamata, parametri connessi, controllo dell'aderenza, riconoscimento dei segni d'allarme). Comprende teleassistenza e telemonitoraggio, in forma programmata e ripetibile. La teleassistenza e' «atto professionale di pertinenza della relativa professione sanitaria» ed e' quindi erogabile in autonomia (Accordo Stato-Regioni 17/12/2020, Rep. 215/CSR). Il perimetro e' assistenziale ed educativo, non diagnostico.
Rischi documentati
Nessun rischio fisico diretto. Rischi informativi e organizzativi: ritardo o mancato riconoscimento di un'emergenza (guasti, problemi di connettivita', dati incompleti), non quantificato; protezione dei dati (GDPR); falsa rassicurazione. Limite da esplicitare nel consenso: la teleassistenza NON sostituisce l'urgenza - in caso di sintomi acuti occorre contattare immediatamente il 112.
Non esiste rischio fisico diretto, ma rischi informativi e organizzativi: ritardo o mancato riconoscimento di un'emergenza per guasti o dati incompleti, protezione dei dati (GDPR) e falsa rassicurazione. Il limite da dichiarare: in caso di sintomi acuti si contatta subito il 112.
Controindicazioni
Assolute: quadri clinici instabili o acuti che richiedono la presenza o il soccorso. Relative: deficit cognitivo o sensoriale senza caregiver, connettivita' o strumenti inaffidabili, insufficienza clinica della valutazione a distanza.
Cosa fare prima e dopo il trattamento
Prima: verifica di strumenti, connettivita' e capacita' d'uso; definizione delle soglie dei parametri, della frequenza dei contatti e del piano di escalation (chi chiamare, ruolo del 112). Durante: trasmettere i dati nei tempi previsti; in emergenza non attendere il contatto programmato; registrazione degli accessi e delle azioni. E' raccomandato un consenso specifico su natura e limiti, no-urgenza (112), GDPR (art. 9), tempi di risposta ed escalation.
Cosa deve contenere il consenso informato
- Natura e limiti del servizio: assistenziale ed educativo, non diagnostico
- Clausola di non-urgenza: la teleassistenza non sostituisce il 112 in caso di sintomi acuti
- Definizione delle soglie dei parametri, della frequenza dei contatti e del piano di escalation
- Verifica di strumenti, connettività e capacità d'uso; ruolo del caregiver
- Trattamento dei dati conforme al GDPR (art. 9) e registrazione di accessi e azioni
- Tempi di risposta attesi e diritto di revoca del consenso
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Domande frequenti
La teleassistenza sostituisce la chiamata di emergenza?
No, ed è la clausola più importante del consenso. La teleassistenza ha un perimetro assistenziale ed educativo, non diagnostico: in caso di sintomi acuti occorre contattare immediatamente il 112, senza attendere il contatto programmato. Il servizio comporta rischi informativi e organizzativi — ritardi da guasti o connettività, dati incompleti, falsa rassicurazione — che vanno esplicitati e mitigati con un piano di escalation chiaro.
La teleassistenza infermieristica è un atto autonomo?
Sì: l'Accordo Stato-Regioni del 17/12/2020 (Rep. 215/CSR) la definisce «atto professionale di pertinenza della relativa professione sanitaria», quindi erogabile dall'infermiere in autonomia. Comprende teleassistenza e telemonitoraggio in forma programmata e ripetibile, ma resta entro un perimetro assistenziale ed educativo: la valutazione diagnostica e la gestione dell'acuzie non ne fanno parte.
Come vengono protetti i dati del paziente?
La teleassistenza tratta dati sanitari, quindi rientra nell'art. 9 del GDPR: il consenso specifico deve informare su natura e limiti del servizio, sulla clausola di non-urgenza (112), sui tempi di risposta e sul piano di escalation. Vanno registrati gli accessi e le azioni. Prima di iniziare si verificano strumenti, connettività e capacità d'uso del paziente o del caregiver.
Serve un consenso specifico per la teleassistenza?
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Contenuti verificati al 2026-08-04. Fonti: Libreria consensi ConsensoSicuro (contenuti clinici validati) · D.M. 14 settembre 1994, n. 739 — profilo professionale dell'infermiere · Codice Deontologico FNOPI 2025 — artt. 17, 19, 36, 43 · Legge 8 marzo 2017, n. 24 — responsabilità sanitaria (art. 7) · Accordo Stato-Regioni 17/12/2020, Rep. 215/CSR — telemedicina e teleassistenza