Inchiostro per tatuaggi ritirato per piombo: cosa deve fare lo studio, dal controllo del lotto al cliente
A fine settembre 2026 un avviso del Ministero della Salute ha fatto il giro degli studi: un lotto di inchiostro grigio per tatuaggi è stato vietato, ritirato e richiamato perché conteneva piombo oltre i limiti fissati dal regolamento europeo REACH. Non è il primo caso e non sarà l’ultimo. La domanda utile, per chi tatua, non è tanto «quale inchiostro è stato ritirato» quanto «se domani tocca a un mio flacone, so rispondere in dieci minuti?».
In questa guida ricostruiamo il caso con i dati pubblicati, vediamo cosa chiede davvero il REACH e a chi, come si legge un’etichetta e cosa conviene fare se il lotto richiamato è in studio.
Cosa è successo: il richiamo di settembre 2026
Il prodotto è Dynamic Tattoo Ink Grey, commercializzato con il marchio Dynamic Platinum e prodotto in Spagna dalla Maimi Paint S.L. Il provvedimento riguarda un solo lotto, il 111224-DP, nel flacone da 30 ml. Il Fatto Quotidiano riporta anche il codice 810132830747.
Secondo quanto riportato da Open, l’avviso del Ministero è stato pubblicato il 24 settembre 2026 e dispone divieto di commercializzazione, ritiro e richiamo, con una misura applicata a livello nazionale e indicata come permanente. Il rischio è classificato come chimico grave: nel lotto è stato trovato piombo oltre il limite di 0,7 mg/kg previsto dalla restrizione n. 75 dell’allegato XVII del REACH. Nella nota il Ministero descrive il piombo come una sostanza reprotossica, cioè tossica per la riproduzione.
Tre dettagli dell’avviso, sempre secondo la stampa, interessano direttamente lo studio:
- l’inchiostro è stato venduto anche online, quindi può essere arrivato fuori dai canali dei distributori abituali;
- il Ministero ha pubblicato le immagini della confezione, del codice a barre e dell’etichetta, per aiutare a riconoscere il prodotto;
- al momento della pubblicazione non risultavano incidenti associati all’inchiostro.
L’indicazione pratica è netta. Scrive Open: «Se sulla confezione compare il 111224-DP, il prodotto non deve essere utilizzato». E Il Fatto Quotidiano: «Gli studi del settore sono tenuti a sospenderne immediatamente l’utilizzo» e a «procedere con le verifiche sui flaconi in uso per garantire la piena tutela dei clienti».
Una precisazione sulle fonti: il sito del Ministero della Salute non era consultabile al momento della stesura, per cui i dati di questo paragrafo vengono dagli articoli di Open (28 settembre 2026) e del Fatto Quotidiano (29 settembre 2026) che riportano l’avviso, linkati in coda.
In breve: lotto 111224-DP di Dynamic Tattoo Ink Grey (Dynamic Platinum, Maimi Paint S.L., flacone da 30 ml), piombo oltre 0,7 mg/kg. Divieto, ritiro e richiamo dal 24 settembre 2026. Se hai quel lotto, non va usato.
Cosa impone il REACH, e a chi
La restrizione sugli inchiostri è il Regolamento (UE) 2020/2081, che ha aggiunto la voce 75 all’allegato XVII del REACH. Si applica dal 4 gennaio 2022; per due pigmenti, il Pigment Blue 15:3 e il Pigment Green 7, la deroga è durata fino al 4 gennaio 2023. Vale per tatuaggi e trucco permanente: il testo comprende espressamente le procedure chiamate «trucco permanente», «tatuaggio cosmetico», «microblading» e «micropigmentazione».
La regola è costruita su tre soggetti e conviene distinguerli bene.
Il fornitore che immette sul mercato l’inchiostro deve garantire che sulla confezione ci siano le informazioni di etichetta (le vediamo nel prossimo paragrafo). È lui il responsabile della composizione e dell’etichettatura.
Chi tatua ha obblighi propri, più limitati ma reali. Il regolamento dice che le miscele con sostanze vietate oltre i limiti «non devono essere usate nelle pratiche di tatuaggio», e che le miscele senza la dicitura «Miscela per tatuaggi o trucco permanente» non devono essere utilizzate. In più, c’è un punto che molti non conoscono: «Prima di utilizzare una miscela destinata alle pratiche di tatuaggio, la persona che la utilizza deve fornire alla persona che si sottopone alla pratica le informazioni indicate sull’imballaggio o incluse nelle istruzioni per l’uso».
Il cliente, di conseguenza, ha diritto a conoscere prima della seduta le informazioni dell’etichetta dell’inchiostro che verrà usato su di lui.
In pratica il regolamento non chiede al tatuatore di analizzare gli inchiostri. Deve però comprare prodotti etichettati come prescritto, non usare quelli non conformi o richiamati e mettere a disposizione del cliente le informazioni di etichetta prima di usarli.
In breve: composizione ed etichetta sono responsabilità del fornitore. Chi tatua non deve usare inchiostri non conformi o privi della dicitura dedicata, e prima della seduta deve fornire al cliente le informazioni riportate sulla confezione.
Come si legge un’etichetta
Il punto 7 della voce 75 elenca le informazioni che il fornitore deve riportare sulla miscela:
- la dicitura «Miscela per tatuaggi o trucco permanente»;
- un numero di riferimento unico per l’identificazione del lotto;
- l’elenco degli ingredienti, con la nomenclatura comune dei cosmetici o, in mancanza, la denominazione IUPAC o i numeri CAS e CE, in ordine decrescente di peso o volume al momento della formulazione;
- la dicitura «regolatore del pH» per le sostanze usate a quello scopo;
- le avvertenze «Contiene nichel. Può provocare reazioni allergiche» e «Contiene cromo (VI). Può provocare reazioni allergiche», quando presenti sotto i limiti;
- le istruzioni per l’uso in sicurezza.
Le informazioni devono essere «chiaramente visibili, ben leggibili e apposte in modo indelebile» e scritte nella lingua ufficiale dello Stato in cui l’inchiostro è venduto, salvo diversa previsione nazionale: di regola, in italiano per il mercato italiano. Se il flacone è troppo piccolo, tutto tranne la dicitura può stare nelle istruzioni per l’uso.
Da qui un controllo semplice, da fare quando arriva la merce e non quando arriva un richiamo:
- c’è la dicitura «Miscela per tatuaggi o trucco permanente»? Se manca, il regolamento dice che quell’inchiostro non va usato;
- il numero di lotto è leggibile? È l’unico dato che ti permette di capire se un richiamo ti riguarda;
- ingredienti e avvertenze sono in italiano?
- il prodotto viene da un fornitore che sai rintracciare, con fattura o documento di acquisto?
Annotare il lotto al momento dell’apertura del flacone costa pochi secondi. Ricostruirlo dopo, quando il flacone è finito nel cestino, è quasi impossibile.
In breve: dicitura dedicata, lotto, ingredienti in ordine decrescente, avvertenze su nichel e cromo (VI), istruzioni d’uso, tutto in italiano. Il lotto è il dato che conta il giorno del richiamo: annotalo quando apri il flacone.
Cosa fare se il lotto richiamato è in studio
L’unica indicazione che arriva direttamente dall’avviso, per come lo riportano le fonti, è che il prodotto non deve essere utilizzato. Il resto è buona pratica, che proponiamo come tale: verifica sempre le istruzioni del fornitore e, nel dubbio, chiedi alla tua ASL.
- Fermare l’uso subito. Controlla tutti i flaconi di quella linea, anche quelli aperti e quelli in magazzino, confrontando il numero di lotto con quello dell’avviso.
- Isolare il prodotto. Toglilo dal carrello e dalla postazione, mettilo in un contenitore separato con un’etichetta ben visibile, «non utilizzare, lotto richiamato», così che nessun collega lo usi per errore.
- Conservare la documentazione. Fattura o documento d’acquisto, fornitore, data di arrivo, una foto dell’etichetta con il lotto ben leggibile. Ti serviranno per il reso e per ricostruire i fatti.
- Contattare il fornitore per le istruzioni su reso o smaltimento: è lui, come soggetto che immette sul mercato, il primo interlocutore per il ritiro.
- Ritrovare i clienti trattati con quel lotto. È il passaggio in cui il registro fa la differenza. Se sai chi ha ricevuto quel lotto, puoi decidere con calma, sentito il fornitore e se serve l’ASL, se e come contattarli. Se un cliente riferisce disturbi nella zona tatuata, indirizzalo al medico.
- Annotare cosa hai fatto e quando. Data della scoperta, flaconi trovati, contatti con fornitore e clienti. Una nota scritta oggi vale più di una ricostruzione a memoria tra un anno.
Sul punto 5 conviene evitare due errori opposti. Il primo è ignorare il problema: l’avviso parla di rischio chimico grave. Il secondo è creare allarme: al momento della pubblicazione non risultavano incidenti associati a questo inchiostro. Un messaggio sobrio, che spiega cosa è successo e a chi rivolgersi in caso di dubbi, è di solito la scelta più seria.
In breve: stop all’uso, flaconi isolati ed etichettati, documenti d’acquisto conservati, fornitore contattato, clienti trattati con quel lotto individuati, tutto annotato. Senza un registro dei lotti, il passaggio sui clienti è quello che non riesci a fare.
Cosa dire al cliente prima del tatuaggio
Il REACH chiede già oggi di fornire al cliente, prima della seduta, le informazioni dell’etichetta. È l’occasione per un’abitudine che tutela entrambi: il cliente sa con cosa viene tatuato, lo studio può dimostrare di averglielo detto.
Su questo si innesta l’articolo 3 della Legge 15 maggio 2026, n. 99, in vigore dal 27 giugno 2026. La norma prevede un’informativa scritta consegnata al cliente sugli effetti per la salute dell’esecuzione e della rimozione del tatuaggio e sulle precauzioni da tenere dopo, e una dichiarazione di consenso firmata dal cliente, datata e sottoscritta anche dal tatuatore che ha eseguito il lavoro, conservata dall’esercente per le autorità di vigilanza e controllo.
Gli obblighi dell’art. 3 però non sono ancora operativi. Decorrono dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro della Salute che ne fisserà contenuti, modalità e tempi di conservazione, da adottare entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge. Alla data di pubblicazione di questo articolo il decreto non risulta pubblicato. Abbiamo ricostruito la norma punto per punto nella guida all’art. 3 della L. 99/2026.
L’art. 3 riguarda i tatuaggi, trucco permanente compreso. Il piercing non è nell’art. 3: per i piercer restano le regole regionali, e gli inchiostri, ovviamente, non sono il loro tema. Aghi, gioielli e materiali, però, hanno anche loro un lotto.
In breve: il REACH chiede già di informare il cliente sull’etichetta dell’inchiostro. L’art. 3 della L. 99/2026 aggiungerà informativa scritta e consenso firmato anche dal tatuatore, ma solo dopo il decreto attuativo, che alla data di questo articolo non risulta pubblicato.
Come ConsensoSicuro ti aiuta
ConsensoSicuro ha un registro inchiostri e materiali pensato per il giorno del richiamo.
- Salvi una volta gli inchiostri che usi sempre tra «I miei prodotti», con marca, colore, lotto e scadenza; quando cambi flacone aggiorni il lotto.
- A fine seduta registri inchiostri e materiali usati sul consenso firmato di quel cliente, in pochi clic, insieme all’esecutore della seduta: aghi e cartucce, grip, caps e pomate compresi.
- Se un lotto finisce sotto richiamo, con la ricerca per numero di lotto ritrovi in un attimo i clienti trattati e i consensi collegati.
- Quando la chiede un controllo, scarichi la scheda individuale del cliente in PDF, con sede del tatuaggio, materiali, lotti e scadenze, e il registro delle prestazioni in Excel.
Il consenso segue lo stesso flusso per ogni cliente: riceve il link via WhatsApp o SMS, legge e compila l’anamnesi dal telefono, firma e conferma con il codice ricevuto, riceve il PDF via email. Il consenso entra nella coda «Serve controfirma» e si chiude con la controfirma del tatuatore che ha eseguito il lavoro, come chiede l’art. 3. Negli studi con più artisti ogni tatuatore ha la sua utenza e il titolare vede tutto.
Trovi tutto nella pagina ConsensoSicuro per tatuatori e piercer. La prova è gratuita per 7 giorni: il tempo di caricare i tuoi inchiostri e far firmare il primo consenso.
Domande frequenti
Il tatuatore è responsabile se l’inchiostro che usa non è conforme? Composizione ed etichetta sono responsabilità del fornitore che lo immette sul mercato. Il regolamento però vieta anche di usare nelle pratiche di tatuaggio miscele non conformi o prive della dicitura «Miscela per tatuaggi o trucco permanente». Comprare da fornitori tracciabili e controllare l’etichetta all’arrivo è la tua parte.
Devo far vedere l’etichetta al cliente? Il punto 7 della voce 75 chiede che, prima di usare l’inchiostro, chi tatua fornisca al cliente le informazioni indicate sulla confezione o nelle istruzioni d’uso. Il regolamento non dice in che forma: mostrare il flacone, consegnare una copia o riportare le informazioni per iscritto sono modi diversi di farlo, e quello scritto è il più facile da dimostrare.
Ho usato il lotto 111224-DP su un cliente. Cosa faccio? Smetti di usarlo, isola i flaconi e conserva i documenti d’acquisto. Senti il fornitore e, nel dubbio, la tua ASL su come procedere con i clienti trattati. Se un cliente riferisce disturbi, indirizzalo al medico. Al momento della pubblicazione dell’avviso non risultavano incidenti associati a questo inchiostro.
Il consenso ex L. 99/2026 è già obbligatorio? No. Gli obblighi dell’art. 3 decorrono dal quindicesimo giorno dopo la pubblicazione del decreto del Ministro della Salute, che alla data di questo articolo non risulta pubblicato.
Fonti
- Open, «“Piombo oltre i limiti”, il Ministero della Salute ritira un inchiostro per tatuaggi dal mercato», 28 settembre 2026 (data dell’avviso, marchio, produttore, lotto, limite di 0,7 mg/kg, misura nazionale e permanente, vendita online, nessun incidente): open.online.
- Il Fatto Quotidiano, «“Sostanza tossica pericolosa per la salute”: inchiostro per tatuaggi ritirato dal mercato per contaminazione piombo, l’allarme del Ministero», 29 settembre 2026 (flacone da 30 ml, codice, sospensione dell’uso negli studi): ilfattoquotidiano.it.
- Regolamento (UE) 2020/2081 della Commissione, del 14 dicembre 2020, voce 75 dell’allegato XVII del REACH (divieto d’uso, deroga per Pigment Blue 15:3 e Green 7, etichettatura, informazioni al cliente, limite del piombo nell’appendice 13): EUR-Lex.
- Ministero della Salute, portale REACH, «Sostanze negli inchiostri per tatuaggi e trucco permanente»: reach.gov.it.
- Legge 15 maggio 2026, n. 99, art. 3, consenso informato in materia di esecuzione di tatuaggi. GU Serie Generale n. 134 del 12 giugno 2026, in vigore dal 27 giugno 2026: gazzettaufficiale.it.
Aggiornato al 3 novembre 2026. Contenuto informativo, non sostituisce la consulenza legale: per un richiamo in corso segui sempre le indicazioni dell’avviso ufficiale, del fornitore e della tua ASL.