Consenso informato · Infermiere
Consenso informato per la presa in carico assistenziale domiciliare
La presa in carico assistenziale domiciliare continuativa segue la metodologia della pianificazione per obiettivi: l'infermiere identifica i bisogni, formula gli obiettivi, pianifica, gestisce e valuta l'intervento (D.M. 739/1994; L. 251/2000), anche in regime libero-professionale. Non è un singolo atto clinico ma una relazione di cura continuativa: il consenso qui si intreccia con il contratto di cura (art. 43 FNOPI 2025) e con la documentazione degli obiettivi, del diario e delle rivalutazioni.
Quadro normativo in breve
La prestazione è assistenza infermieristica erogata dall'Infermiere iscritto all'Albo (Ordine delle Professioni Infermieristiche), ai sensi del profilo professionale D.M. 739/1994 e della L. 251/2000 (autonomia e pianificazione per obiettivi). Gli atti su prescrizione medica sono eseguiti «in applicazione» della prescrizione (diagnosi e prescrizione restano atti medici); in libera professione il Codice Deontologico FNOPI 2025 (art. 43) richiede la formalizzazione del contratto di cura con assenso informato. La raccolta documentata del consenso ha base deontologica (artt. 17, 19, 36, 43) e valore probatorio (art. 7 c.3 L. 24/2017).
Cos'è: Presa in carico assistenziale domiciliare continuativa
Assistenza domiciliare continuativa con metodologia di pianificazione per obiettivi: l'infermiere identifica i bisogni di assistenza e ne formula gli obiettivi, pianifica, gestisce e valuta l'intervento (D.M. 739/1994 art. 1 c.3, lett. b e c), con autonomia professionale e attivita' dirette alla prevenzione, alla cura e alla salvaguardia della salute (L. 251/2000 art. 1 c.1). Il profilo prevede espressamente l'attivita' nel territorio e nell'assistenza domiciliare, anche in regime libero-professionale (art. 1 c.3 lett. g). La presa in carico e' oggetto degli artt. 43 (adeguata e appropriata presa in carico) e 44 (sicurezza e continuita') del Codice Deontologico FNOPI 2025.
Rischi documentati
Rischi non clinici diretti ma organizzativi: continuita' e sostituibilita' del rapporto (relazione a carattere personale; vanno organizzati reperibilita', sostituzioni e consegne); sconfinamento nell'atto medico; carenze documentali (obiettivi, diario, rivalutazioni ex art. 36) rilevanti sul piano dell'onere probatorio. Tassi non quantificati.
I rischi non sono clinici diretti ma organizzativi: continuità e sostituibilità del rapporto, rischio di sconfinamento nell'atto medico e carenze documentali (obiettivi, diario, rivalutazioni ex art. 36) rilevanti sul piano dell'onere probatorio.
Controindicazioni
Non applicabili come atto clinico. La presa in carico presuppone la valutazione dei bisogni e il coordinamento col medico per tutti gli atti eseguiti su prescrizione.
Cosa fare prima e dopo il trattamento
Definizione degli obiettivi assistenziali concordati con la persona, tenuta del diario e rivalutazioni periodiche (art. 36 Codice Deontologico FNOPI 2025); organizzazione di reperibilita', sostituzioni e consegne per garantire la continuita' (art. 44); raccordo costante col medico curante. Il compenso professionale e' definito nel preventivo scritto o digitale consegnato separatamente (art. 9, comma 4, D.L. 1/2012, come modificato dalla L. 124/2017).
Cosa deve contenere il consenso informato
- Definizione degli obiettivi assistenziali concordati con la persona
- Pianificazione per obiettivi con tenuta del diario e rivalutazioni periodiche (art. 36 FNOPI 2025)
- Organizzazione di reperibilità, sostituzioni e consegne per la continuità (art. 44)
- Raccordo costante con il medico curante per gli atti eseguiti su prescrizione
- Confine esplicito rispetto all'atto medico per evitare sconfinamenti
- Preventivo scritto del compenso consegnato separatamente (art. 9 D.L. 1/2012); diritto di revoca
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Domande frequenti
Cosa distingue la presa in carico da una singola prestazione?
La presa in carico è una relazione di cura continuativa: l'infermiere identifica i bisogni di assistenza, ne formula gli obiettivi, pianifica, gestisce e valuta l'intervento (D.M. 739/1994, art. 1). Non si esaurisce in un atto ma si sviluppa nel tempo, con un diario e rivalutazioni periodiche. Gli artt. 43 e 44 del Codice FNOPI 2025 la legano all'adeguata presa in carico, alla sicurezza e alla continuità dell'assistenza.
Quali rischi vanno considerati nella presa in carico?
Non sono rischi clinici diretti ma organizzativi: garantire la continuità e la sostituibilità del rapporto (che ha carattere personale), evitare lo sconfinamento nell'atto medico e curare la documentazione — obiettivi, diario, rivalutazioni ex art. 36 — perché eventuali carenze pesano sul piano dell'onere probatorio. Per questo si organizzano reperibilità, sostituzioni e consegne.
Come si gestisce il rapporto con il medico curante?
Con un raccordo costante: la presa in carico presuppone la valutazione dei bisogni e il coordinamento con il medico per tutti gli atti eseguiti su prescrizione. L'infermiere pianifica e valuta in autonomia l'assistenza, ma la diagnosi e la prescrizione restano del medico. Documentare questo raccordo nel consenso e nel diario chiarisce le responsabilità reciproche lungo tutto il percorso.
Il compenso rientra nel consenso informato?
No: il compenso professionale va definito in un preventivo scritto o digitale consegnato separatamente (art. 9, c. 4, D.L. 1/2012, come modificato dalla L. 124/2017). Il consenso documenta invece gli obiettivi assistenziali, l'informazione e il contratto di cura. Con ConsensoSicuro il paziente firma dallo smartphone con firma elettronica semplice rafforzata da OTP e il documento resta archiviato cifrato con marca temporale.
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Contenuti verificati al 2026-08-04. Fonti: Libreria consensi ConsensoSicuro (contenuti clinici validati) · D.M. 14 settembre 1994, n. 739 — profilo professionale dell'infermiere · Codice Deontologico FNOPI 2025 — artt. 17, 19, 36, 43 · Legge 8 marzo 2017, n. 24 — responsabilità sanitaria (art. 7)