Pillar · Psicologo

Consenso Informato Digitale per Psicologo

Lo Psicologo è un professionista sanitario (L. 11 gennaio 2018, n. 3) e, ai sensi dell’art. 1 della L. 18 febbraio 1989, n. 56, svolge attività di prevenzione, diagnosi, abilitazione-riabilitazione e sostegno in ambito psicologico. Tali attività possono avere rilevanza clinica, sanitaria e terapeutica, nei limiti della competenza, del setting e del progetto di intervento. L’esercizio dell’attività psicoterapeutica è disciplinato dall’art. 3 e richiede una specifica formazione professionale almeno quadriennale. Ogni atto professionale richiede consenso informato libero, consapevole e documentato: una documentazione carente è oggi una delle prime cause di contestazione disciplinare e civile (Cass. civ. III sent. consolidato orientamento giurisprudenziale).

Su ConsensoSicuro generi e fai firmare il modulo in 30 secondi via WhatsApp o SMS, con verifica OTP, archivio cifrato per 10 anni e gestione automatica della doppia firma genitoriale per i pazienti minori. Sotto trovi la guida completa al Consenso Informato per psicologi, aggiornata alle ultime sentenze della Cassazione 2025 e ai provvedimenti del Garante Privacy 2024-2025.

Quadro normativo per la professione di psicologo

Tre i corpi normativi che convergono sul Consenso Informato dello psicologo: la legge istitutiva della professione, la legge generale sul consenso ai trattamenti sanitari, la disciplina di tutela dei dati personali.

Legge 18 febbraio 1989, n. 56

Definisce all’art. 1 gli atti tipici della professione di Psicologo: "uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico". L’art. 3 disciplina l’esercizio dell’attività psicoterapeutica da parte di Psicologi e medici con specifica formazione professionale almeno quadriennale presso scuole riconosciute dal MUR. L’art. 3 non istituisce una professione autonoma, ma subordina lo svolgimento dell’attività psicoterapeutica al conseguimento di tale formazione. La L. 11 gennaio 2018, n. 3 ha ricompreso espressamente lo Psicologo nelle professioni sanitarie, con vigilanza del Ministero della Salute. Anche gli atti tipici ex art. 1 possono avere rilevanza clinica, sanitaria e terapeutica, nei limiti della competenza, del setting e del progetto di intervento — la cura psicologica non è prerogativa esclusiva dell’attività psicoterapeutica.

Legge 22 dicembre 2017, n. 219

"Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento". Si applica a tutti gli atti sanitari, inclusi quelli psicologici. Stabilisce all’art. 1, comma 4 che il consenso deve essere "documentato in forma scritta o attraverso videoregistrazioni" e inserito in cartella clinica/fascicolo personale. L’art. 1, comma 5 prevede il diritto di rifiutare in tutto o in parte il trattamento e di revocare il consenso in qualsiasi momento, anche ad atto iniziato. La Corte Costituzionale, sentenza 76/2025, ha ribadito la centralità della Legge 219/2017 come regola generale dell’atto sanitario in Italia.

Codice Deontologico degli Psicologi italiani

Approvato dal CNOP, in particolare gli articoli 24 (obbligo di acquisizione del consenso), 31 (segreto professionale) e 32 (consenso dei minori e degli interdetti). L’art. 24 richiede consenso informato esplicito sulla natura della prestazione, sulle finalità, sui limiti di confidenzialità e sull’eventuale registrazione di sedute. Le linee guida CNOP sulle prestazioni a distanza richiedono un consenso specifico al teleconsulto.

GDPR e disciplina privacy

Il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) qualifica i dati psicologici come "categoria particolare" ex art. 9. La base giuridica del trattamento è la finalità di cura ex art. 9.2.h GDPR, che NON richiede consenso esplicito al trattamento dati ma necessita di una Informativa Privacy ex art. 13 distinta dal consenso clinico. Il Garante Privacy con i provvedimenti del 10 luglio 2025 e del 11 settembre 2025 ha ribadito che il consenso al trattamento dei dati nel Fascicolo Sanitario Elettronico è separato e indipendente dal consenso clinico al trattamento psicologico.

Giurisprudenza aggiornata — Cassazione 2025

Quando il Consenso Informato è obbligatorio per lo psicologo

Il consenso va raccolto al primo contatto professionale e ripetuto/aggiornato in caso di:

Trattamenti specifici argomentati nel consenso

Su ConsensoSicuro puoi scegliere tra due modalità: usare il modulo standard "pronto all’uso", che include i trattamenti più frequenti dello psicologo già pre-impostati con descrizione clinica e rischi documentati, oppure personalizzarlo selezionando dalla libreria solo i trattamenti che effettivamente proponi al paziente. Ogni trattamento generato nel modulo è corredato di descrizione clinica, rischi attesi e controindicazioni — informazioni che la Cassazione consolidato orientamento giurisprudenziale richiede esplicitamente: l’informazione deve essere specifica e calibrata sul "paziente medio" rispetto al trattamento proposto.

Colloquio psicologico clinico

Il colloquio psicologico clinico è uno strumento dello Psicologo, ai sensi dell’art. 1 L. 56/1989, basato sull’ascolto professionale, sull’analisi della domanda e sulla raccolta strutturata della storia personale del paziente (anamnesi psicologica). Lo Psicologo utilizza tecniche di osservazione clinica e, quando indicato, strumenti psicometrici validati per comprendere la natura, l’intensità e l’impatto del disagio riferito. Può avere finalità valutative, orientative o inserirsi in un intervento psicologico clinico più ampio, in coerenza con il mandato professionale, il setting e gli atti tipici dello Psicologo. L’obiettivo include la formulazione di un’ipotesi diagnostica e la condivisione con il paziente della restituzione del quadro clinico; eventuali integrazioni con altri professionisti o modalità di intervento (es. attività psicoterapeutica ex art. 3, valutazione psichiatrica) sono scelte cliniche valutate caso per caso, nel rispetto dell’autonomia del paziente. Il colloquio ha una durata indicativa di 45-60 minuti e può articolarsi in uno o più incontri. Non prevede manovre fisiche, somministrazione di farmaci né procedure invasive di alcun tipo.

Rischi documentati: disagio emotivo transitorio connesso alla verbalizzazione di esperienze difficili; temporanea riattivazione di vissuti dolorosi; possibile affaticamento cognitivo al termine del colloquio. Effetti che si risolvono entro 24-48 ore. Controindicazioni: non indicato come unico intervento in presenza di emergenze psichiatriche acute (episodi psicotici floridi, crisi maniacali, intossicazione acuta da sostanze) che richiedono stabilizzazione medica prioritaria.

Valutazione psicodiagnostica

La valutazione psicodiagnostica consiste nella somministrazione sistematica di strumenti psicometrici standardizzati e validati — tra cui test di personalità (es. MMPI-2, PAI), scale sintomatologiche (es. BDI-II per la depressione, STAI per l’ansia), questionari di funzionamento globale e, quando indicato, prove proiettive — integrati dall’osservazione clinica e dal colloquio. L’obiettivo è giungere a una formulazione diagnostica accurata secondo i criteri del DSM-5 o dell’ICD-11, identificando struttura di personalità, risorse e vulnerabilità del paziente, per orientare le scelte terapeutiche successive (eventuale invio a psicoterapia, psichiatria o percorsi integrati). La valutazione si articola tipicamente in 2-4 sedute di circa 60-90 minuti ciascuna, seguite da una seduta di restituzione dei risultati.

Rischi documentati: affaticamento cognitivo ed emotivo legato alla concentrazione prolungata richiesta dai test; ansia da prestazione durante la somministrazione; disagio nell’affrontare contenuti personali sollecitati dagli strumenti proiettivi. Rischio intrinseco di falsi positivi/negativi che lo psicologo valuta sempre nel contesto clinico complessivo. Controindicazioni: stati di coscienza alterati (intossicazione, grave privazione del sonno), marcata agitazione psicomotoria, barriere linguistiche significative senza taratura adeguata della popolazione di riferimento.

Valutazione neuropsicologica

La valutazione neuropsicologica è un’indagine specialistica delle funzioni cognitive superiori — memoria, attenzione, funzioni esecutive, linguaggio, capacità visuospaziali, prassia — condotta mediante batterie di test standardizzati con taratura italiana (es. ENB-2, Spinnler-Tognoni). È indicata per la diagnosi differenziale di deterioramento cognitivo, per la caratterizzazione funzionale di quadri neurologici (esiti di ictus, traumi cranici, patologie neurodegenerative), per la valutazione degli effetti cognitivi di condizioni psichiatriche e per l’orientamento riabilitativo. L’esame si svolge in 1-3 sedute di circa 60-120 minuti e si conclude con una relazione scritta dei risultati, contestualizzati rispetto ai dati normativi per età e scolarità.

Rischi documentati: affaticamento cognitivo marcato, soprattutto in pazienti con riserva cognitiva ridotta; frustrazione e abbassamento dell’umore in caso di prestazioni deficitarie che rendono manifesta la compromissione cognitiva; ansia anticipatoria rispetto agli esiti, in particolare quando la valutazione è finalizzata a verificare la presenza di declino cognitivo. Lo psicologo modula tempi e pause per contenere l’affaticamento; per gli anziani è raccomandata la presenza di un familiare di riferimento durante la restituzione.

Sostegno psicologico

Il sostegno psicologico è un atto tipico dello Psicologo ai sensi dell’art. 1 della L. 56/1989, finalizzato ad accompagnare la persona nell’affrontare momenti critici del ciclo di vita — lutti, separazioni, difficoltà lavorative, malattie, transizioni esistenziali — potenziandone le risorse adattive e le strategie di fronteggiamento (coping). È distinto dall’attività psicoterapeutica ex art. 3, ma può avere rilevanza clinica e terapeutica nei limiti della competenza, del setting e del progetto di intervento; può essere strutturato, continuativo, documentato e finalizzato al miglioramento del funzionamento psicologico. Si svolge attraverso colloqui periodici di circa 45-50 minuti, con cadenza settimanale o quindicinale, per una durata modulabile in base all’evoluzione clinica. Eventuali integrazioni del percorso con altri professionisti o modalità di intervento sono scelte cliniche valutate caso per caso.

Rischi documentati: temporanea intensificazione dei sintomi nelle prime sedute; eventuali resistenze emotive con riacutizzazione di sintomi pregressi; possibile sensazione di dipendenza dalla figura dello Psicologo che richiede un’adeguata regolazione del setting (frequenza, durata complessiva, fasi di chiusura). Cornice normativa: il sostegno psicologico è un atto tipico ex art. 1 L. 56/1989, distinto dall’attività psicoterapeutica ex art. 3 (che richiede specifica formazione professionale almeno quadriennale). Il consenso deve rappresentare con chiarezza la natura, le finalità e i limiti della prestazione e va aggiornato quando questa cambia significativamente.

Parent training / supporto alla genitorialità

Il parent training è un intervento psicoeducativo e di supporto rivolto ai genitori, basato su protocolli strutturati derivati dalla letteratura scientifica (es. Incredible Years di Webster-Stratton, Triple-P di Sanders, Parent Management Training-Oregon Model). Non è una psicoterapia del genitore né del bambino, ma un percorso di potenziamento delle competenze educative e relazionali: gestione dei comportamenti problematici, promozione delle autonomie, regolazione emotiva familiare, comunicazione efficace, prevenzione dei conflitti. La letteratura scientifica ne documenta l’efficacia nella riduzione di problemi del comportamento in età evolutiva (Kaminski et al., 2008; Furlong et al., 2012, Cochrane Review) con effect size d = 0,30-0,60. Si articola tipicamente in 8-14 sedute individuali o di gruppo di 60-90 minuti, a cadenza settimanale o quindicinale. Può essere integrato con sessioni di osservazione della relazione genitore-bambino.

Rischi documentati: vissuti di colpa o inadeguatezza nei genitori durante l’analisi delle dinamiche familiari; conflittualità di coppia che possono emergere; difficoltà di applicazione delle tecniche in famiglie con risorse limitate, che richiedono adattamenti del programma standard. Controindicazioni: per minori il consenso è di entrambi i genitori ex art. 316 c.c. (vedi sezione dedicata alla doppia firma genitoriale).

Counseling psicologico / orientamento

Il counseling psicologico è un intervento breve e focalizzato, orientato alla consulenza rispetto a problematiche circoscritte (scelte di studio o lavorative, difficoltà relazionali, transizioni professionali, gestione dello stress lavoro-correlato, orientamento al benessere). Quando svolto dallo Psicologo rientra negli atti tipici ex art. 1 L. 56/1989 ed è distinto dall’attività psicoterapeutica ex art. 3. Anche se generalmente di breve durata e focalizzato, può inserirsi in un progetto di intervento con rilevanza clinica, nei limiti della competenza, della metodologia e del setting. Supporta il paziente nell’elaborare informazioni, chiarire obiettivi, prendere decisioni e sviluppare strategie. Si articola tipicamente in 3-10 incontri di 45-60 minuti.

Rischi documentati: disagio emotivo transitorio legato alla riflessione su dinamiche personali o lavorative; possibile insoddisfazione se le aspettative erano orientate a un intervento di diversa natura; ansia decisionale nella fase di elaborazione delle scelte. Effetti generalmente lievi e transitori. Valutazione clinica: in presenza di sofferenza clinicamente significativa, l’eventuale articolazione o integrazione del percorso è una scelta clinica e professionale dello Psicologo, valutata caso per caso nel rispetto dell’autonomia del paziente.

Psicoeducazione individuale o di gruppo

La psicoeducazione è un intervento informativo e formativo, individuale o di gruppo, finalizzato a fornire al paziente (e ai suoi familiari, quando indicato) conoscenze scientifiche su specifici quadri clinici, strategie di coping, segnali di allerta, risorse disponibili sul territorio. Non è una psicoterapia ma una componente essenziale della prevenzione primaria, secondaria e della promozione della salute mentale. Tipicamente si articola in 4-8 incontri strutturati di 60-90 minuti, individuali o in gruppi di 6-12 persone. La letteratura documenta efficacia significativa della psicoeducazione familiare nei disturbi mentali gravi (Pharoah et al., 2010, Cochrane Review), nella prevenzione delle ricadute nel disturbo bipolare (Colom et al., 2003) e nella gestione dello stress lavoro-correlato.

Rischi documentati: disagio emotivo nel riconoscere propri schemi disfunzionali o sintomi descritti; possibile ansia generata dall’informazione su quadri clinici complessi; rischio di auto-diagnosi scorretta se i contenuti non sono adeguatamente contestualizzati. Controindicazioni: cautela in presenza di elevata suggestionabilità o ipocondria; in condizioni psichiatriche acute va posticipata o sostituita con interventi di stabilizzazione.

Tecniche ludiche per valutazione e sostegno in età evolutiva

Le tecniche ludiche sono strumenti propri dello psicologo in età evolutiva, utilizzati in ambito valutativo e di sostegno per bambini che, per età o fase di sviluppo, non possono esprimersi compiutamente attraverso il linguaggio verbale. Il gioco strutturato (con materiali standardizzati) e semi-strutturato permette di osservare schemi relazionali, livello di sviluppo cognitivo e affettivo, capacità di simbolizzazione, modalità di gestione del conflitto. Non costituiscono di per sé psicoterapia (che richiede specializzazione aggiuntiva) ma una modalità metodologica appropriata alla fase evolutiva. Tipicamente utilizzate in sedute di 45 minuti, individualmente o in piccolo gruppo, con coinvolgimento periodico dei genitori. Per minori il consenso è prestato da entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale (artt. 316 e 337-ter c.c.).

Rischi documentati: emergere di vissuti traumatici o conflitti familiari di cui il bambino non era pienamente consapevole; resistenze del bambino a tornare in seduta in fasi di lavoro più intense; necessità di restituzione attenta ai genitori per non veicolare etichettamenti diagnostici al bambino.

Estensione psicoterapia: cosa cambia se sei abilitato

Se hai conseguito la specializzazione in psicoterapia almeno quadriennale post-laurea presso una scuola riconosciuta dal MUR (ex art. 3 L. 56/1989), puoi esercitare anche prestazioni psicoterapeutiche e devi raccogliere consenso differenziato. ConsensoSicuro consente, dal pannello professionale, di abilitare il flag "Sono psicoterapeuta": questo aggiunge al template psicologo standard tutti i trattamenti psicoterapeutici specifici, ognuno con clinical description e rischi documentati.

I trattamenti psicoterapeutici disponibili nel modulo esteso includono:

Per ciascun trattamento il sistema inserisce automaticamente: descrizione clinica, indicazioni terapeutiche specifiche, rischi attesi (es. riattivazione traumatica in EMDR, dipendenza relazionale nei modelli psicodinamici, risposte paradossali nell’ipnosi), controindicazioni e indicazioni pre/post seduta. Il modulo finale distingue chiaramente le prestazioni psicologiche dalle psicoterapeutiche, in coerenza con l’art. 3 L. 56/1989.

Casi particolari: minori e doppia firma genitoriale

Il consenso al trattamento psicologico di un minore è una delle aree a più alto rischio contenzioso. La Cassazione (sent. artt. 316 e 337-ter c.c.) ha classificato la psicoterapia minori come atto di straordinaria amministrazione ex art. 316 c.c., che richiede il consenso di entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale. Anche il sostegno psicologico continuativo è oggi considerato dalla giurisprudenza prevalente come straordinaria amministrazione.

Il quadro normativo della doppia firma

Come ConsensoSicuro implementa la doppia firma

Su ConsensoSicuro la doppia firma è nativa e semplicissima da usare. Niente terminologia tecnica: tutto il flusso è pensato per il professionista che non si occupa di informatica.

1. Attivi la doppia firma dal modal di invio del consenso. Trovi un interruttore "Doppia firma genitoriale" — lo accendi e inserisci nome, cognome e numero di telefono del secondo genitore (diverso da quello del primo).

2. Il sistema invia due link separati, uno per ciascun genitore, via WhatsApp o SMS. Ogni link dura 48 ore e parte un promemoria automatico dopo 24 se non è ancora stato firmato.

3. Ciascun genitore firma in autonomia, dal proprio telefono. Compila i dati del minore, riceve il proprio codice di conferma OTP, firma. Nessuno dei due vede o può modificare quello che ha scritto l’altro — per garanzia di indipendenza richiesta dal GDPR.

4. I dati del minore sono visibili nel PDF finale. Ogni genitore inserisce in autonomia i dati anagrafici del minore (nome, cognome, data e luogo di nascita) prima di firmare. Prima di considerare il consenso definitivo verifica i dati nelle due firme: in caso di discrepanze sostanziali puoi annullare la pratica e re-inviare la richiesta ai genitori per una nuova compilazione.

5. Le clausole facoltative seguono la "regola del no". Per le scelte non obbligatorie del consenso (es. teleconsulto, comunicazione a terzi), se anche solo uno dei due genitori non autorizza, prevale il no — a tutela del minore, come previsto dall’art. 3 della L. 219/2017.

6. Se uno dei due genitori rifiuta o non firma, il consenso resta incompleto e non viene finalizzato. Puoi re-inviare la richiesta o, in caso di disaccordo persistente, rivolgersi all'autorità giudiziaria competente secondo la normativa applicabile.

7. Il PDF finale riporta entrambe le firme in pagine separate, con per ciascuna i dati tecnici di certificazione (data e ora esatta, identificativo del telefono, hash crittografico della firma) — idoneo per essere inserito in cartella clinica e prodotto in giudizio.

Caso particolare — affidamento esclusivo: se un solo genitore esercita la responsabilità genitoriale per provvedimento del Tribunale dei Minori, alleghi il provvedimento al momento dell’invio e firma un solo genitore. La doppia firma è disponibile gratuitamente per tutti gli psicologi (con o senza abilitazione psicoterapia) e per gli psichiatri sul piano ConsensoSicuro.

Cosa deve contenere il modulo di consenso

La checklist degli elementi obbligatori del modulo, secondo L. 219/2017 + CD CNOP + giurisprudenza consolidata:

Firma elettronica e validità legale

Il Regolamento eIDAS (UE 910/2014) riconosce tre tipi di firma elettronica con differenti livelli di garanzia probatoria. ConsensoSicuro utilizza la firma elettronica semplice (SES) rinforzata con OTP e metadati di sicurezza — il livello idoneo per il consenso informato sanitario.

La firma di ConsensoSicuro è SES rinforzata da: (1) OTP via canale fuori-banda WhatsApp/SMS al numero del paziente; (2) metadati tecnici rilevati in fase di firma (IP address, user agent del dispositivo, timestamp, opzionale geolocalizzazione); (3) hash crittografico SHA-256 dell’immagine di firma e del PDF; (4) audit chain a hash crittografica del Registro Audit. L’art. 1, comma 4 della L. 219/2017 richiede che il consenso sia "documentato in forma scritta": tale requisito è soddisfatto dalla documentazione digitale ex art. 20 CAD. Il modulo firmato è inseribile in cartella clinica/fascicolo psicologico e producibile come prova in giudizio. Per atti che richiedono per legge la firma autografa o la FEQ (es. testamento biologico, atti pubblici) ConsensoSicuro non è idoneo: per il consenso informato all’atto sanitario lo è pienamente.

Conservazione decennale a norma

I dati clinici dei pazienti, incluso il Consenso Informato firmato, vanno conservati almeno 10 anni dall’ultima prestazione, in coerenza con i termini di prescrizione della responsabilità professionale (art. 2935 c.c.; Cass. SU 9556/2020 sulla prescrizione del danno da inadempimento sanitario). Su ConsensoSicuro l’archivio cifrato AES-256-GCM è incluso nel piano: i PDF firmati restano accessibili per tutta la durata del rapporto + 10 anni dopo l’ultima prestazione, con backup giornaliero in region UE separata. I dati sono in completo controllo del titolare del trattamento (lo psicologo), esportabili in qualsiasi momento.

Sanzioni e responsabilità

Tre livelli di responsabilità sono attivati dalla mancanza o carenza del Consenso Informato:

Responsabilità civile

Risarcimento del danno per lesione dell’autodeterminazione (Cass. SU 13/2018), risarcibile se la carenza informativa è causa concreta e apprezzabile del danno (consolidato orientamento di Cassazione). La Cassazione (sent. consolidato orientamento giurisprudenziale) precisa che l’informazione non deve estendersi a complicanze remote o improbabili ma deve coprire quelle tipiche e prevedibili del trattamento specifico. Il giurisprudenza di merito (sent. ) ha confermato che l’omessa informazione costituisce di per sé fonte autonoma di responsabilità, anche senza errore tecnico.

Responsabilità penale

Possibile contestazione di lesioni colpose (art. 590 c.p.) o, in casi limite, di trattamento sanitario non consentito. Lo psicologo non può eseguire alcun atto sanitario senza consenso, salvo stato di necessità ex art. 54 c.p.

Responsabilità deontologica

Procedimento disciplinare avanti al Consiglio dell’Ordine territoriale degli Psicologi per violazione degli artt. 24, 31, 32 CD CNOP. Sanzioni: avvertimento, censura, sospensione dall’esercizio fino a 6 mesi, radiazione dall’Albo. Il CNOP ha intensificato le verifiche sulla documentazione del consenso nelle attività ispettive degli ultimi tre anni.

Privacy e protezione dei dati

Lo psicologo è titolare del trattamento ex art. 4.7 GDPR. I dati psicologici sono "categoria particolare" ex art. 9 GDPR (dati relativi alla salute mentale). La base giuridica è la finalità di cura ex art. 9.2.h GDPR, che NON richiede consenso esplicito al trattamento dei dati. L’Informativa Privacy ex art. 13 va consegnata al paziente al primo contatto, distinta dal Consenso Informato sanitario, indicando: finalità del trattamento, base giuridica, categorie di dati, destinatari, conservazione decennale, diritti dell’interessato (artt. 15-22 GDPR), modalità di esercizio.

I provvedimenti recenti del Garante Privacy in tema di Fascicolo Sanitario Elettronico (provv. 11 settembre 2025, 10 luglio 2025, 17 luglio 2024) chiariscono che il consenso al trattamento dati nel FSE è SEPARATO dal consenso clinico al trattamento psicologico: lo psicologo che desidera alimentare il FSE del paziente con i propri documenti deve raccogliere un consenso autonomo. ConsensoSicuro gestisce questa separazione tramite consensi facoltativi distinti (clausola "Alimentazione FSE") aggiuntivi al consenso clinico principale.

Quando far firmare il consenso — esempi pratici

Il consenso informato non si raccoglie una sola volta: va aggiornato ogni volta che cambia in modo significativo qualcosa nella relazione clinica. Sotto le situazioni più tipiche della pratica psicologica e cosa fare in ciascuna.

1. Primo contatto con un nuovo paziente adulto

Prima ancora di iniziare l’anamnesi, raccogli il consenso completo: identificazione professionale, natura della prestazione (es. valutazione, sostegno, counseling), limiti del segreto professionale, durata stimata, costi, diritto di revoca. Su ConsensoSicuro generi il modulo personalizzato in 30 secondi e lo invii via WhatsApp prima della seduta — il paziente firma da casa, arriva già pronto. Riferimento: L. 219/2017 art. 1 c. 4 + CD CNOP art. 24.

2. Passaggio da sostegno psicologico a psicoterapia (se sei abilitato)

Il sostegno e la psicoterapia sono interventi normativamente distinti (art. 1 vs art. 3 L. 56/1989). Quando il quadro clinico evolve e proponi un percorso di cura strutturato, riacquisisci un consenso nuovo che esplicita la diversa natura dell’intervento, gli approcci utilizzati (CBT, EMDR, psicodinamico…), i rischi specifici (peggioramento transitorio 5-10%, dropout 17-26%), la durata attesa. Su ConsensoSicuro attivi il flag "Abilitato alla psicoterapia" e il modulo si aggiorna automaticamente. Riferimento: L. 56/1989 art. 3 + consolidato orientamento di Cassazione.

3. Inserimento di test psicodiagnostici o batterie neuropsicologiche

Se la valutazione iniziale evolve verso somministrazione di MMPI-2, WAIS-IV, ENB-2 o altri strumenti standardizzati, integra il consenso con una sezione dedicata che spiega: scopo della valutazione, durata (60-120 minuti per seduta, 2-4 sedute), modalità di restituzione, conservazione dei protocolli. Il modulo standard di ConsensoSicuro include questa sezione attivabile con un click. Riferimento: consolidato orientamento di Cassazione (informazione specifica per trattamento).

4. Avvio di sedute online o teleconsulto

Le sedute a distanza richiedono un consenso ad hoc che includa: piattaforma utilizzata, requisiti di sicurezza (cifratura), gestione delle interruzioni di rete, limiti rispetto alla seduta in presenza (gestione emergenze cliniche, valutazione di minori, somministrazione di test). Attiva la clausola facoltativa "Teleconsulto e prestazioni a distanza". Riferimento: Linee guida CNOP prestazioni a distanza.

5. Paziente minore (qualsiasi intervento continuativo)

Per minori serve sempre il consenso di entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale (art. 316 c.c.). Su ConsensoSicuro accendi il toggle "Doppia firma genitoriale" dal modal di invio, inserisci nome/cognome/telefono del secondo genitore: due link separati partono in automatico, ogni genitore firma dal proprio telefono con codice OTP indipendente. Riferimento: Cass. artt. 316 e 337-ter c.c. + art. 316 c.c.

6. Genitori separati con affidamento esclusivo

Se un solo genitore esercita la responsabilità genitoriale per provvedimento del Tribunale dei Minori, raccogli il provvedimento e firma un solo genitore. È essenziale documentare l’esistenza dell’affidamento esclusivo: in caso contrario il consenso è viziato. Riferimento: L. 54/2006 + art. 337-quater c.c.

7. Coinvolgimento di familiari, scuola o altri professionisti

Quando il percorso prevede comunicazione con terzi (insegnanti, medico curante, neuropsichiatra infantile), serve un consenso specifico alla condivisione di informazioni cliniche. Su ConsensoSicuro attivi la clausola facoltativa "Comunicazione a professionisti sanitari terzi", separata dal consenso clinico principale. Riferimento: Art. 11/28 CD CNOP + art. 622 c.p.

8. Conclusione del percorso e archiviazione

Al termine del rapporto professionale, i dati clinici (incluso il consenso firmato) vanno conservati almeno 10 anni dall’ultima prestazione. Su ConsensoSicuro l’archivio cifrato è automatico: tutti i PDF firmati restano accessibili dalla dashboard per tutta la durata + 10 anni dopo, con backup giornaliero in Europa. Riferimento: Art. 2935 c.c. + Cass. SU 9556/2020.

Perché ConsensoSicuro per lo psicologo

Tre motivi pratici per cui ConsensoSicuro è la soluzione più adatta alla tua pratica clinica — oltre alla conformità legale aggiornata alle ultime sentenze.

Pensato per psicologi e psicoterapeuti, non un generalista

Mentre i software di firma elettronica generalisti (DocuSign, Yousign, Adobe Sign) ti danno solo un PDF con una firma, ConsensoSicuro ti consegna il modulo già scritto, conforme al CD CNOP, con le citazioni normative aggiornate (L. 56/1989, L. 219/2017, sentenze Cassazione 2025) e i trattamenti tipici della tua professione già mappati con descrizione clinica e rischi documentati. Nessun lavoro di redazione da parte tua: scegli i trattamenti, premi invia.

Doppia firma genitoriale nativa — unico in Italia

Tutti gli altri software in Italia gestiscono il consenso del minore con un solo link, una sola firma. Ma Cass. artt. 316 e 337-ter c.c. richiede entrambi i genitori per la psicoterapia minori — e tutta la giurisprudenza recente estende il principio al sostegno continuativo. ConsensoSicuro è l’unico software a gestire la doppia firma in modo automatico, con controllo coerenza dati e gestione del disaccordo. Senza questa funzione, il tuo consenso per minori è viziato.

Veloce davvero: 30 secondi al paziente, 0 minuti a te

Il paziente riceve il link via WhatsApp, apre dal cellulare, legge i documenti, firma con codice OTP. Tempo medio dall’invio alla firma: 8 minuti. Tu non stampi, non scansioni, non archivi, non rincorri il paziente con "porta il modulo firmato". La carta sparisce: meno tempo, meno errori, meno fascicoli persi.

Aggiornato in tempo reale alla giurisprudenza

Ogni volta che la Cassazione emette una sentenza rilevante sul consenso informato sanitario o il Garante Privacy pubblica un provvedimento (FSE, dossier sanitario, ecc.), il nostro team legale aggiorna i template e tutti gli utenti ricevono la nuova versione del modulo. Niente versioni Word obsolete che giri da anni: il modulo che fai firmare oggi cita consolidato orientamento di Cassazione e i provvedimenti Garante 2025.

Italiano, hosted in UE, supporto in italiano

I dati clinici dei tuoi pazienti restano in Europa (data center Francoforte), niente trasferimenti extra-UE che il Garante Privacy guarda con sospetto. L’azienda è italiana (Florens Code S.r.l., Padova), il supporto risponde in italiano, l’Informativa Privacy del nostro servizio è redatta secondo lo standard italiano.

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ConsensoSicuro è il software italiano di consenso informato digitale pensato specificamente per la pratica psicologica. Tutte le funzioni descritte sono incluse nei piani con prova gratuita di 7 giorni.

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Domande frequenti

Il Consenso Informato per psicologo deve essere per forza scritto?

L’art. 1, comma 4 della Legge 219/2017 prevede che il consenso sia "documentato in forma scritta o attraverso videoregistrazioni". Il Codice Deontologico CNOP (art. 24) ribadisce l’obbligo di documentazione. La forma scritta digitale con firma elettronica e verifica OTP soddisfa il requisito ed è inseribile in cartella clinica/fascicolo psicologico.

Devo raccogliere il Consenso Informato anche per un singolo colloquio?

Sì. Il Codice Deontologico CNOP richiede consenso al primo contatto professionale, indipendentemente dal numero di sedute. Per le valutazioni psicodiagnostiche, in particolare, la documentazione del consenso è prova essenziale della correttezza della prestazione (consolidato orientamento di Cassazione).

Sono psicologo abilitato anche alla psicoterapia: serve un consenso diverso?

Sì. Le prestazioni psicoterapeutiche sono riservate ex L. 56/1989 art. 3 e richiedono indicazione della specializzazione conseguita (almeno 4 anni post-laurea presso scuola riconosciuta MUR). Su ConsensoSicuro puoi attivare il modulo Psicoterapia che aggiunge i trattamenti specifici (CBT, EMDR, ACT, DBT, Schema Therapy, psicodinamica, sistemico-relazionale, ecc.) con clinical description e rischi documentati per ciascuno.

Per i pazienti minorenni chi firma il consenso?

Per gli atti sanitari di carattere ordinario è sufficiente la firma di un genitore. Per gli atti di "straordinaria amministrazione" (la psicoterapia minori vi rientra secondo Cass. artt. 316 e 337-ter c.c.) è necessaria la firma di entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale ex art. 316 c.c. ConsensoSicuro consente di attivare la doppia firma genitoriale con due link separati, OTP indipendenti e logica AND sulle clausole facoltative.

Cosa succede se uno dei due genitori non è d’accordo con il trattamento?

Il dissenso prevale a tutela del minore (principio del massimo interesse del minore, ex art. 3 L. 219/2017). Nel caso di doppia firma genitoriale, se uno dei due rifiuta esplicitamente, il consenso entra in stato REFUSED_BY_PARENT_DISAGREEMENT e il professionista può rivolgersi al giudice tutelare ex art. 3 comma 5 L. 219/2017.

La firma elettronica con OTP ha lo stesso valore della firma autografa?

La firma raccolta da ConsensoSicuro è una firma elettronica semplice (SES) ai sensi dell’art. 3, paragrafo 10 del Regolamento eIDAS (UE 910/2014), rinforzata da verifica OTP su canale fuori-banda (WhatsApp/SMS) e metadati di sicurezza (IP, user agent, timestamp, hash SHA-256, audit chain). Ex art. 20 CAD (D.Lgs. 82/2005) la SES è liberamente valutabile dal giudice in base alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità: l’insieme di OTP + metadati + hash chain ne rinforza significativamente la valenza probatoria. Per atti che richiedono per legge la firma autografa qualificata (testamenti, atti pubblici) serve invece una FEQ con certificato qualificato.

Per quanto tempo devo conservare il Consenso Informato dei miei pazienti?

La conservazione minima è di 10 anni dall’ultima prestazione, in coerenza con i termini di prescrizione della responsabilità professionale (art. 2935 c.c. + Cass. SU 9556/2020). I dati sanitari sono categoria particolare ex art. 9 GDPR: la conservazione deve essere documentata nel registro dei trattamenti.

Posso usare lo stesso modulo per pazienti diversi?

No, il consenso deve essere personalizzato. La Cassazione (sent. consolidato orientamento giurisprudenziale) ribadisce che l’informazione deve essere "completa, specifica e calibrata sul paziente medio rispetto al trattamento proposto". Un modulo standard senza personalizzazione del trattamento è di per sé fonte di responsabilità.

Le sedute online richiedono un consenso specifico?

Sì. Il CNOP ha emanato linee guida specifiche per le prestazioni psicologiche a distanza, richiedendo un consenso che includa: identità del professionista, modalità tecnologiche utilizzate, sicurezza della piattaforma (cifratura), gestione interruzioni di rete, limiti della prestazione online vs in presenza. Su ConsensoSicuro puoi attivare la clausola "Teleconsulto" tra i consensi facoltativi.

Cosa rischio se non documento correttamente il Consenso Informato?

Tre livelli di responsabilità: civile (risarcimento per lesione dell’autodeterminazione, consolidato orientamento di Cassazione), penale (in casi gravi, lesioni colpose), deontologica (procedimento disciplinare CNOP fino alla sospensione/radiazione). Il giurisprudenza di merito (sent. ) ha confermato che l’omessa informazione costituisce di per sé responsabilità autonoma, anche in assenza di errore tecnico nel trattamento.

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