Consenso informato · Psicologo
Consenso informato per il potenziamento neuropsicologico
Il potenziamento neuropsicologico allena in modo strutturato e ripetuto le funzioni cognitive risultate deboli alla valutazione neuropsicologica: attenzione, memoria, funzioni esecutive, linguaggio, abilità visuo-spaziali, lettura, scrittura e calcolo. Il consenso informato deve ancorare il percorso alla valutazione che lo precede, fissare obiettivi misurabili e dichiarare da subito fin dove arrivano i risultati attesi, per non lasciare la famiglia o il paziente adulto con aspettative sbagliate.
Quadro normativo in breve
Lo Psicologo è un professionista sanitario (L. 11 gennaio 2018, n. 3) iscritto all'Albo dell'Ordine degli Psicologi ai sensi della L. 18 febbraio 1989, n. 56, che all'art. 1 definisce gli atti tipici della professione (prevenzione, diagnosi, abilitazione-riabilitazione e sostegno psicologico). Il consenso informato è acquisito ai sensi della Legge 219/2017; il trattamento dei dati, particolarmente sensibili in ambito psicologico, segue il GDPR (art. 9) e il segreto professionale.
Cos'è: Potenziamento neuropsicologico (training cognitivo)
Il potenziamento neuropsicologico è un intervento abilitativo e riabilitativo che allena in modo strutturato e ripetuto le funzioni cognitive risultate deboli alla valutazione neuropsicologica: attenzione, memoria, funzioni esecutive (pianificazione, inibizione, memoria di lavoro), linguaggio, abilità visuo-spaziali, lettura, scrittura e calcolo. In età evolutiva si rivolge ai disturbi specifici dell'apprendimento, al disturbo da deficit di attenzione e iperattività, dove integra senza sostituirli gli interventi di prima scelta (parent training, interventi scolastici, eventuale terapia farmacologica) perché i benefici sui sintomi quotidiani sono limitati, e ad altre difficoltà del neurosviluppo; in età adulta agli esiti di lesioni cerebrali acquisite (ictus, trauma cranico) e al declino cognitivo lieve. Il percorso parte dal profilo emerso dalla valutazione, fissa obiettivi misurabili e usa esercizi carta e matita e al computer di difficoltà crescente, strategie compensative e metacognitive, con verifica periodica dei progressi. Le prove disponibili mostrano miglioramenti soprattutto nelle funzioni allenate; il trasferimento alle attività quotidiane e scolastiche non è automatico e viene favorito lavorando anche con famiglia e scuola. Si articola in genere in cicli di 10-20 sedute di 45-60 minuti, a cadenza settimanale o bisettimanale, con esercizi a casa. La durata dei benefici non è garantita e può richiedere sedute di richiamo; al termine di ogni ciclo una rivalutazione verifica i risultati e decide se proseguire, modificare o concludere. Per i minori il consenso è prestato da entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale (artt. 316 e 337-ter c.c.), tenendo conto della volontà del minore in relazione a età e maturità.
Rischi documentati
Non comporta rischi fisici. Affaticamento mentale, cali di attenzione e mal di testa da affaticamento nelle sedute più intense; frustrazione e calo dell'autostima quando gli esercizi rendono evidenti le difficoltà, in particolare nei bambini e negli adolescenti; aspettative eccessive sul risultato, con delusione se i progressi restano limitati alle funzioni allenate. Lo psicologo calibra difficoltà e durata degli esercizi per contenere questi effetti.
I miglioramenti si osservano soprattutto nelle funzioni allenate: il trasferimento alle attività quotidiane e scolastiche non è automatico, la durata dei benefici non è garantita e può richiedere sedute di richiamo.
Controindicazioni
Richiede una valutazione neuropsicologica preliminare che documenti il profilo di funzionamento: senza di essa gli obiettivi non sono definibili. Non è indicato nella fase acuta di malattie neurologiche o psichiatriche, negli stati confusionali, nel deterioramento cognitivo grave in cui l'apprendimento non è più possibile, e con deficit visivi o uditivi non corretti che impedirebbero lo svolgimento degli esercizi. Non sostituisce la diagnosi e le cure mediche né, nei disturbi dell'apprendimento, gli strumenti compensativi e le misure dispensative previste a scuola.
Cosa fare prima e dopo il trattamento
Prima: portare la relazione della valutazione neuropsicologica e la documentazione clinica o scolastica; presentarsi riposati, con gli ausili sensoriali (occhiali, protesi acustiche) e dopo aver assunto le terapie abituali; evitare alcol e sostanze nelle 24 ore precedenti; fissare le sedute lontano dai momenti di maggiore stanchezza. Dopo: svolgere gli esercizi a casa nei tempi e nei modi indicati, senza prolungarli oltre la durata concordata; annotare difficoltà, tempi e stanchezza percepita; per i bambini, un adulto accompagna lo svolgimento senza sostituirsi. Evitare: sostituire il percorso con applicazioni o giochi commerciali non concordati; confrontare i risultati con quelli di altri; interrompere il ciclo alle prime difficoltà. Attenzione: segnalare mal di testa persistente, disturbi del sonno, rifiuto delle sedute o peggioramento dell'umore; in età evolutiva, un calo del rendimento scolastico o dell'interesse per lo studio.
Cosa deve contenere il consenso informato
- Riferimento alla valutazione neuropsicologica preliminare da cui derivano il profilo di funzionamento e gli obiettivi
- Funzioni allenate e strumenti impiegati: esercizi carta e matita e al computer, strategie compensative e metacognitive
- Struttura del percorso: cicli indicativi di 10-20 sedute di 45-60 minuti, cadenza settimanale o bisettimanale, esercizi assegnati a casa
- Dichiarazione che i benefici riguardano soprattutto le funzioni allenate e che la loro durata non è garantita
- Rivalutazione al termine di ogni ciclo per decidere se proseguire, modificare o concludere
- Nei disturbi specifici dell'apprendimento: il percorso non sostituisce gli strumenti compensativi e le misure dispensative previsti a scuola (L. 170/2010)
- Casi di non indicazione: fase acuta neurologica o psichiatrica, stati confusionali, deterioramento cognitivo grave, deficit visivi o uditivi non corretti
- Per i minori, firma di entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale (artt. 316 e 337-ter c.c.) e trattamento dei dati sensibili
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Domande frequenti
Serve una valutazione neuropsicologica prima di iniziare?
Sì, ed è un requisito, non una formalità: senza il profilo di funzionamento documentato gli obiettivi del potenziamento non sono definibili. La relazione della valutazione va portata al primo incontro e resta il riferimento con cui si misurano i progressi.
A chi si rivolge il potenziamento neuropsicologico?
In età evolutiva ai disturbi specifici dell'apprendimento, al disturbo da deficit di attenzione e iperattività — dove integra senza sostituirli gli interventi di prima scelta, perché i benefici sui sintomi quotidiani sono limitati — e ad altre difficoltà del neurosviluppo. In età adulta agli esiti di lesioni cerebrali acquisite, come ictus e trauma cranico, e al declino cognitivo lieve.
Quanto dura il percorso e cosa si fa a casa?
In genere cicli di 10-20 sedute da 45 a 60 minuti, a cadenza settimanale o bisettimanale, con esercizi da svolgere a casa nei tempi e nei modi indicati, senza prolungarli oltre la durata concordata. Con i bambini un adulto accompagna lo svolgimento senza sostituirsi. Alla fine di ogni ciclo una rivalutazione verifica i risultati.
I risultati si vedranno anche a scuola o nella vita quotidiana?
Non automaticamente. Le prove disponibili mostrano miglioramenti soprattutto nelle funzioni allenate; il passaggio alle attività quotidiane e scolastiche va favorito lavorando anche con la famiglia e con la scuola. Nei disturbi dell'apprendimento il percorso non sostituisce gli strumenti compensativi e le misure dispensative previsti dalla L. 170/2010.
Quando il percorso non è indicato?
Nella fase acuta di malattie neurologiche o psichiatriche, negli stati confusionali, nel deterioramento cognitivo grave in cui l'apprendimento non è più possibile e in presenza di deficit visivi o uditivi non corretti, che impedirebbero di svolgere gli esercizi. Non sostituisce in nessun caso la diagnosi e le cure mediche.
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Contenuti verificati al 2026-09-17. Fonti: Libreria consensi ConsensoSicuro — Psicologia (contenuti clinici validati) · Legge 22 dicembre 2017, n. 219 — consenso informato · L. 18 febbraio 1989, n. 56 — ordinamento della professione di Psicologo · L. 8 ottobre 2010, n. 170 — strumenti compensativi e misure dispensative per i disturbi specifici di apprendimento · Istituto Superiore di Sanità — Consensus Conference sui Disturbi Specifici dell'Apprendimento · NICE NG87 — Attention deficit hyperactivity disorder: diagnosis and management