Consenso informato · Psicologo

Consenso informato per il sostegno psicologico

Il sostegno psicologico è un atto tipico dello Psicologo (art. 1 L. 56/1989) che accompagna la persona ad affrontare un momento difficile. Il consenso informato qui è anche un atto di chiarezza professionale: distingue il sostegno dall'attività psicoterapeutica (art. 3) e definisce le aspettative corrette sul percorso.

Quadro normativo in breve

Lo Psicologo è un professionista sanitario (L. 11 gennaio 2018, n. 3) iscritto all'Albo dell'Ordine degli Psicologi ai sensi della L. 18 febbraio 1989, n. 56, che all'art. 1 definisce gli atti tipici della professione (prevenzione, diagnosi, abilitazione-riabilitazione e sostegno psicologico). Il consenso informato è acquisito ai sensi della Legge 219/2017; il trattamento dei dati, particolarmente sensibili in ambito psicologico, segue il GDPR (art. 9) e il segreto professionale.

Cos'è: Sostegno psicologico

Il sostegno psicologico è un atto tipico dello Psicologo ai sensi dell'art. 1 della L. 56/1989, finalizzato ad accompagnare la persona nell'affrontare momenti critici del ciclo di vita — lutti, separazioni, difficoltà lavorative, malattie, transizioni esistenziali — potenziandone le risorse adattive e le strategie di fronteggiamento (coping). È distinto dall'attività psicoterapeutica ex art. 3, ma può avere rilevanza clinica e terapeutica, nei limiti della competenza del professionista, del setting e del progetto di intervento. Può essere strutturato, continuativo, documentato e finalizzato al miglioramento del funzionamento psicologico. Si svolge attraverso colloqui periodici di circa 45-50 minuti, con cadenza settimanale o quindicinale, per una durata modulabile in base all'evoluzione clinica. Eventuali integrazioni del percorso con altri professionisti o modalità di intervento sono scelte cliniche valutate caso per caso, nel rispetto dell'autonomia del paziente.

Rischi documentati

Intensificazione transitoria del disagio emotivo nelle fasi in cui si affrontano i contenuti più critici; rischio di sviluppare aspettative non allineate alla natura della prestazione effettivamente proposta; possibile difficoltà nel concludere il percorso se si è instaurata una dinamica di dipendenza dal supporto professionale.

Un punto chiave del consenso è distinguere il sostegno psicologico dalla psicoterapia: chiarirlo previene aspettative non allineate alla natura dell'intervento, oltre a gestire l'intensificazione transitoria del disagio nelle fasi più critiche.

Controindicazioni

Il sostegno psicologico è un atto tipico ex art. 1 L. 56/1989, distinto dall'attività psicoterapeutica ex art. 3 (che richiede specifica formazione professionale almeno quadriennale). Il consenso deve rappresentare con chiarezza la natura della prestazione, le finalità e i limiti dell'intervento. Quando la prestazione cambia significativamente — ad esempio integrando l'attività psicoterapeutica ex art. 3 o modificando in modo sostanziale approccio, intensità o setting — il consenso va aggiornato di conseguenza. Eventuali integrazioni con altri professionisti o modalità di intervento (medico psichiatra, percorsi multidisciplinari) sono scelte cliniche valutate caso per caso.

Cosa fare prima e dopo il trattamento

Prima: riflettere sugli eventi e le emozioni della settimana da condividere in seduta; portare eventuali annotazioni concordate. Dopo: dedicarsi ad attività che favoriscano il proprio benessere (passeggiate, musica, lettura); è normale che nelle ore successive emergano riflessioni o emozioni legate ai temi affrontati. Evitare: esporsi a situazioni ad alta conflittualità subito dopo una seduta intensa; interrompere il percorso senza comunicarlo allo psicologo. Attenzione: se tra una seduta e l'altra il disagio si intensifica in modo significativo o emergono pensieri di autolesionismo, contattare tempestivamente lo psicologo o i servizi di emergenza.

Cosa deve contenere il consenso informato

Domande frequenti

Qual è la differenza tra sostegno psicologico e psicoterapia?

Il sostegno psicologico è un atto tipico dello Psicologo ex art. 1 della L. 56/1989, finalizzato ad accompagnare la persona; l'attività psicoterapeutica (art. 3) è una specializzazione distinta che richiede una formazione specifica. Il consenso chiarisce questa distinzione.

Il sostegno può far emergere emozioni difficili?

Sì: nelle fasi in cui si affrontano i contenuti più critici è possibile un'intensificazione transitoria del disagio emotivo. Lo Psicologo accompagna la persona e definisce con lei aspettative realistiche sul percorso.

I contenuti restano riservati?

Sì: il sostegno psicologico è coperto dal segreto professionale e i dati sono trattati secondo il GDPR. Il consenso informato formalizza queste garanzie e le finalità del trattamento.

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Contenuti verificati al 2026-06-13. Fonti: Libreria consensi ConsensoSicuro — Psicologia (contenuti clinici validati) · Legge 22 dicembre 2017, n. 219 — consenso informato · L. 18 febbraio 1989, n. 56 — ordinamento della professione di Psicologo